Cecità e Sordità civile
Cecità
Il requisito minimo è avere un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970).
La cecità non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro (I.N.A.I.L.), causa di servizio e guerra, con i quali la cecità civile è incompatibile.
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CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD UN VENTESIMO IN ENTRAMBI GLI OCCHI CON EVENTUALE CORREZIONE (CECITÀ PARZIALE)
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
- Esenzione dal ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
- Pensione per i ciechi civili parziali
Si tratta di una pensione non reversibile, istituita dall'articolo 8 della L. 66/62 a favore delle persone cieche civili.
Bisogna fare una distinzione fra due provvidenze economiche: una riservata ai ciechi assoluti e una riservata ai ciechi parziali.
1) PENSIONE PER I CIECHI ASSOLUTI - REQUISITI
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
- ETÀ: maggiore di 18 anni
- definizione riconosciuta nel verbale di cieco assoluto
- RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione per i ciechi civili assoluti equivale a 308,93€.
NB: Ai ciechi minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento.
2) PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI - REQUISITI
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
- ETÀ: nessun limite (a differenza della pensione per ciechi assoluti)
- definizione riconosciuta nel verbale di cieco parziale, ossia con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta per infortunio sul lavoro o di servizio ma non in guerra
- RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione per i ciechi civili parziali equivale a 285,66€.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
La pensione per ciechi assoluti è compatibile con le invalidità INPS di guerra, di lavoro o di servizio. Quella per ciechi parziali oltre ad essere compatibile con queste indennità è compatibile anche con tutte le prestazioni a carattere diretto.
Entrambe le pensioni, invece, vengono erogate anche in caso di ricovero presso un istituto pubblico se questo provvede al sostentamento della persona cieca o non vedente.
DURATA E DECORRENZA
Entrambe le pensioni vengono erogate per 13 mensilità dal mese successivo alla presentazione della domanda anche oltre i 65 anni e sette mesi. Queste due pensioni infatti non si convertono in assegno sociale (come invece fanno l'assegno mensile, la pensione di inabilità e la pensione per sordi).
Indennità speciale per ciechi parziali
È una provvidenza economica che è stata istituita dall'art. 3 della L 508/88 a favore delle persone riconosciute cieche parziali civili indipendentemente dalla loro età e dal loro reddito.
L'indennità speciale per i ciechi parziali (ventesimisti) equivale a 210,61€.
REQUISITI
Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare questi requisiti:
- ETÀ: nessun limite;
- REDDITO: nessun limite;
- è necessario però essere riconosciuti ciechi parziali nel verbale redatto a seguito della visita medica di accertamento sanitario e quindi avere un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta per infortunio sul lavoro o di servizio, ma non in guerra;
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
L’indennità spetta per intero anche in caso di ricovero presso un istituto pubblico.
È cumulabile con la pensione non reversibile e con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).
È incompatibile invece con invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
DURATA E DECORRENZA
L'indennità speciale per ciechi parziali viene erogata dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è corrisposta per 12 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.
Cieco Assoluto
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
- Esenzione del pagamento del ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
Pensione per i ciechi civili totali
Si tratta di una pensione non reversibile, istituita dall'articolo 8 della L. 66/62 a favore delle persone cieche civili.
Bisogna fare una distinzione fra due provvidenze economiche: una riservata ai ciechi assoluti e una riservata ai ciechi parziali.
Requisiti
1) PENSIONE PER I CIECHI ASSOLUTI - REQUISITI
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
- ETÀ: maggiore di 18 anni
- definizione riconosciuta nel verbale di cieco assoluto
- RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione per i ciechi civili assoluti equivale a 308,93€.
NB: Ai ciechi minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento.
2) PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI - REQUISITI
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
- ETÀ: nessun limite (a differenza della pensione per ciechi assoluti)
- definizione riconosciuta nel verbale di cieco parziale, ossia con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta per infortunio sul lavoro o di servizio ma non in guerra
- RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione per i ciechi civili parziali equivale a 285,66€.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
La pensione per ciechi assoluti è compatibile con le invalidità INPS di guerra, di lavoro o di servizio. Quella per ciechi parziali oltre ad essere compatibile con queste indennità è compatibile anche con tutte le prestazioni a carattere diretto.
Entrambe le pensioni, invece, vengono erogate anche in caso di ricovero presso un istituto pubblico se questo provvede al sostentamento della persona cieca o non vedente.
DURATA E DECORRENZA
Entrambe le pensioni vengono erogate per 13 mensilità dal mese successivo alla presentazione della domanda anche oltre i 65 anni e sette mesi. Queste due pensioni infatti non si convertono in assegno sociale (come invece fanno l'assegno mensile, la pensione di inabilità e la pensione per sordi).
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI
L’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti è una provvidenza economica che è stata introdotta dall'articolo 1 della Legge n. 406/1968 a favore dei ciechi assoluti indipendentemente dalla loro età e dal loro reddito.
REQUISITI
Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare questi requisiti:
- ETÀ: 0 limiti
- REDDITO: 0 limiti
- essere riconosciuti ciechi assoluti nel verbale redatto dopo la visita medica di accertamento sanitario
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
L'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti equivale a 921,13€.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
L’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti è compatibile con l’attività lavorativae a differenza dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, spetta per intero anche se chi la richiede è ricoverato in un istituto pubblico.
È incompatibile con l’invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, ma chi la richiede può scegliere il trattamento più favorevole.
È cumulabile con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).
DURATA E DECORRENZA
L'indennità di accompagnamento viene erogata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. È corrisposta per 12 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.
NB: Per quanto riguarda l'esenzione ticket per visite o per farmaci consigliamo di rivolgersi alla propria Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione.
Sordità
Il requisito minimo è essere "minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio" (art. 1, Legge 381/1970 modificato dalla legge 95/2006).
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SORDO
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale
- Esenzione dal ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C
- Pensione per sordi
È una pensione non reversibile che spetta alla persona riconosciuta sorda, ossia con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ma non di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio, in stato di bisogno economico. La pensione per i sordi, prevista per il 2019, equivale a 285,66€.
-REQUISITI
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Per ottenere questa pensione è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:
- ETÀ: compresa fra i 18 e i 65 anni e 7 mesi
- definizione riconosciuta nel verbale di persone con sordità congenita o acquisita durante la crescita (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che rende o ha reso difficile l’apprendimento del linguaggio parlato;
- RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
Nessuna particolare. La pensione per sordi è compatibile con tutte le prestazioni a carattere diretto e con l’invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. Inoltre viene erogata anche quando la persona è ricoverata presso un istituto pubblico se questo provvede al sostentamento del sordo.
DURATA E DECORRENZA
La pensione per sordi viene erogata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino ai 65 anni e sette mesi. Oltre, essa diventa assegno sociale. È corrisposta per 13 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.
È una provvidenza economica che è stata istituita dall'art. 4 della L 508/88 a favore delle persone riconosciute sorde civili (sordità congenita o acquisita durante la crescita) indipendentemente dalla loro età e dal loro reddito.
L'indennità di comunicazione per i sordi, prevista per il 2019, equivale a 256,89€.
REQUISITI
Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare questi requisiti:
- ETÀ: nessun limite;
- REDDITO: nessun limite;
- è necessario però essere riconosciuti sordi civili nel verbale redatto a seguito della visita medica di accertamento sanitario ed in particolare:
A) per i minori di 12 anni: avere un’ipoacusia riconosciuta pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore;
B) per chi ha più di 12 anni: avere un’ipoacusia riconosciuta pari o superiore a 75 decibel di Hearing Threshold Level di cui è dimostrata l’insorgenza prima del compimento del dodicesimo anno; [con questa ipoacusia dai 18 anni si potrà percepire la pensione per sordi]
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e anche in caso di ricovero presso un istituto pubblico.
È cumulabile con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).
È incompatibile invece con invalidità di guerra, di lavoro o di servizio e con l'indennità di frequenza nel caso dei minori.
Nei casi di incompatibilità è sempre possibile comunque scegliere il trattamento che si ritiene più favorevole per la propria condizione.
DURATA E DECORRENZA
L'indennità di comunicazione viene erogata dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è corrisposta per 12 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.
AMMONTARE CIFRE SPETTANTI NEL 2019
Quanto spetta nel 2019 ai cittadini che hanno diritto all’invalidità civile, all’accompagnamento, alla pensione per i ciechi e i sordi, all’assegno sociale, all’indennità di frequenza e a tutte le altre prestazioni legate all’invalidità?
La circolare INPS n.122, pubblicata il 27 dicembre 2018, interessa tutti i cittadini italiani con diritto all’invalidità civile, all’indennità di accompagnamento, all’assegno sociale, alla indennità di frequenza e alla pensione ciechi e pensione sordi.
La circolare, infatti, indica tutti gli importi aggiornati rispetto al 2018, i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2019, i cui criteri sono previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sulla base di inflazione e costo della vita, gli importi sono stati rivalutati dell’1,1%.
Nella circolare viene specificato inoltre che in previsione dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni.
NUOVI LIMITI DI REDDITO E IMPORTI - In generale, i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore di invalidi civili totali, ciechi civili e sordi sono aumentati dello 0,9%, portandosi a quota € 16.814,34.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991), ed è di € 4.906,72. Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile. Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999.
Quanto alle provvigioni, vediamo un aumento per le prestazioni assistenziali di invalidi civili, ciechi civili e sordi (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che per il 2019 saranno pari a € 285,66 mensili (nel 2018 erano di € 282,55). Gli invalidi civili con diritto all’indennità di accompagnamento vedranno erogarsi € 517,84 al mese (nel 2018 erano € 516,35).
Tabella riepilogativa:
CIECHI Importo Reddito personale annuo
Pensione ciechi civili assoluti € 308,93 € 16.814,34
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati € 285,66 € 16.814,34
Pensione ciechi civili parziali € 285,66 € 16.814,34
Accompagnamento ciechi civili assoluti € 921,13 Nessun limite di reddito
Indennità speciale ciechi ventesimisti € 210,61 Nessun limite di reddito
Assegno ipovedenti decimisti € 212,01 € 8.083,89
INVALIDI CIVILI Importo Reddito personale annuo
Pensione invalidi civili totali € 285,66 € 16.814,34
Assegno mensile invalidi civili parziali € 285,66 € 4.906,72
Accompagnamento invalidi civili totali € 517,84 Nessun limite di reddito
Indennità di frequenza minori di 18 anni € 285,66 € 4.906,72
SORDI Importo Reddito personale annuo
Pensione sordi € 285,66 € 16.814,34
Indennità comunicazione sordi € 256,89 Nessun limite di reddito
LAVORATORI CON Importo Reddito personale annuo
DREPANOCITOSI O
TALASSEMIA MAJOR € 513,01 Nessun limite di reddito