Cosa c'è scritto nel verbale
Come già anticipato, al termine della visita medica di accertamento, la Commissione ASL redige un verbale elettronico che viene inviato all'INPS.
Possono verificarsi due situazioni:
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Al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità.
In questo caso viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e viene considerato definitivo. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse, richiedendo alla persona riconosciuta invalida di inserire i dati necessari online (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie) per l'accertamento dei requisiti socio-economici. -
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Non c’è unanimità.
L’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Quest’ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni. La visita in questo caso verrà effettuata anche con la presenza di un medico rappresentante delle associazioni di categoria e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale. La Commissione può anche avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione.
Il verbale definitivo viene inviato alla persona entro 120 giorni (4 mesi) dalla data della visita,da parte dell'INPS tramite raccomandata A/R ed eventualmente anche tramite posta PEC.
Viene inviato in duplice copia: in una sono contenuti tutti i dati del richiedente e le valutazioni specifiche, nell'altra (da usare solo per fini amministrativi) è riportato solamente il giudizio finale.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
MA COME LEGGERE IL VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE?
È diviso in 4 parti che contengono:
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I dati anagrafici ed amministrativi del richiedente, i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.), la data della seduta e il tipo di visita (se ambulatoriale o domiciliare).
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Il giudizio diagnostico della Commissione, con l'anamnesi (ossia le condizioni mediche desunte dai certificati medici portati) con indicati i codici nosologici internazionali (ICD-9) per patologia, gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita.
Vengono contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante). -
Il giudizio espresso dalla Commissione in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione prodotta. È particolarmente importante perché consente di individuare con chiarezza lo status accertato e i diritti che questo status fa valere. Il grado di invalidità civile riconosciuto viene espresso in percentuali.
Come interpretare le diciture di invalidità civile per i minorenni
SOGGETTI MINORI DI ETÀ DALLA NASCITA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI
La domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.).
Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle condizioni di seguito indicate.
Queste riportate sono le diciture che potete trovare all'interno del verbale che ricevete dopo la visita medica di accertamento dell'invalidità.
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MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ O CON PERDITA UDITIVA SUPERIORE A 60 DECIBEL NELL'ORECCHIO MIGLIORE NELLE FREQUENZE 500, 1000, 2000 HERTZ
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C
- Indennità di frequenza.
- Indennità di comunicazione nella seconda condizione (con perdita uditiva superiore ai 60 decibel etc.).
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MINORE INVALIDO TOTALE CON IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE-MINORE INVALIDO TOTALE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia
-Indennità di accompagnamento che è incompatibile con l'indennità di frequenza
NB: Per i minori l'invalidità non viene indicata in percentuali come abbiamo visto. Solo in un caso viene indicata in percentuali e cioè con i minori di età superiore ai 15 anni, ai soli fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato se superano il 45% di invalidità civile.
NB: Per quanto riguarda l'esenzione ticket per visite o per farmaci consigliamo di rivolgersi alla propria Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione.
ARTICOLO 25, COMMI 5-6, DELLA LEGGE 114/2014
COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ: Il comma 5 stabilisce che “ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni", fino ovviamente alla visita di accertamento definitiva da parte dell’INPS.
Il sesto comma è invece riferito ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità ai quali “sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
SOGGETTI IN ETÀ NON PIÙ LAVORATIVA DAI 65 ANNI IN POI
Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle condizioni di seguito indicate. Queste che riportiamo sono le diciture che potete trovare all'interno del verbale che ricevete dopo la visita medica di accertamento dell'invalidità.
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ULTRA 65 ENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETÀ
1a) Se la percentuale di invalidità è compresa tra il 34% e il 66% si tratta di difficoltà lievi
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
1b) Se la percentuale di invalidità è compresa tra il 66% e il 99% si tratta di difficoltà medie
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale
1c) Se la percentuale di invalidità corrisponde al 100% si tratta di difficoltà gravi
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario e farmaceutico
- Assegno sociale (trasformazione della pensione di inabilità)
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ULTRA 65 ENNE CON IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE
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ULTRA 65 ENNE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario
- Indennità di accompagnamento, indipendentemente dal reddito e dalla percentuale di invalidità -
NB: Per quanto riguarda l'esenzione ticket per visite o per farmaci consigliamo di rivolgersi alla propria Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione.
ATTENZIONE ALLE VISITE DI REVISIONE!!
NB: Nello stesso verbale viene indicata poi la data entro cui presentarsi per effettuare una visita di revisione se la Commissione ritiene che le minorazioni riconosciute all'invalido siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo.
Con la Legge n. 114/2014 si è certo più tutelati perchè i benefici e le agevolazioni non vengono sospesi allo scadere della data della visita di revisione ma si attende che tutto l'iter di revisione sia completato. Inoltre spetta all'INPS ricordare all'interessato la convocazione alla visita e l'invalido non deve attivarsi di sua iniziativa; consigliamo comunque di rimanere sempre attenti e all'erta se si è consapevoli di avere patologie soggette a revisione.
Se invece la Commissione accerta la presenza di patologie e menomazioni "stabilizzate", definite dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, allora specificherà nel verbale la non rivedibilità delle stesse.
NB: si vedano anche le novità in materia apportate dal DL 90/2014.
QUANDO SI COMINCIANO AD AVERE I BENEFICI ECONOMICI?
Dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.