Pensione di inabilità
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prendendo in considerazione il solo reddito personale. La pensione viene erogata dall'INPS in 13 mensilità.
La pensione per gli invalidi civili totali equivale a 285,66€.
REQUISITI
Per ottenere questa pensione è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:
- PERCENTUALE INVALIDITÀ CIVILE: 100%, cioè è riconosciuta la totale e permanente inabilità
- ETÀ: compresa fra i 18 e i 65 anni e 7 mesi
- RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
Nessuna particolare. La pensione di inabilità spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.
È compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e con gli altri trattamenti pensionistici diretti, oltre che con un'eventuale attività lavorativa.
DURATA E DECORRENZA
La pensione di inabilità viene erogata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino ai 65 anni e sette mesi. Oltre, la pensione di inabilità diventa assegno sociale. È corrisposta per 13 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.
Soglia reddito per il 2018, 15.154,24 euro.