Pensione di Invalidità Civile
L'assegno mensile spetta agli invalidi civili che presentino una sensibile riduzione della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. È stata istituita dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essere superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.
Il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS in rate mensili.
La pensione mensile per invalidi civili totali equivale a 285,66€.
REQUISITI
Per ottenere questa pensione è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:
- PERCENTUALE INVALIDITÀ CIVILE: compresa tra il 74% e il 99%
- ETÀ: compresa fra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (la Provincia autonoma di Bolzano eroga anche ai minorenni invalidi civili l'assegno mensile in sostituzione dell'indennità di frequenza)
- RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
- cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- SITUAZIONE LAVORATIVA: non svolgere attività lavorativa.
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
INCOMPATIBILITÀ
L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità, anche con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro o servizio. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile per l’INPS. Unica eccezione è rappresentata dai titolari di rendita INAIL per i quali l'opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell’erogazione della prestazione. [Fonte inps.it]
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.
DURATA E DECORRENZA
L'assegno mensile viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino ai 65 anni e sette mesi. Oltre, l'assegno mensile diventa assegno sociale. È corrisposto per 13 mensilità con un importo mensile fissato anno per anno.