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CHI E' CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?

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Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il RICONOSCIMENTO della condizione invalidante.

Il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può essere FISICA, PSICHICA o SENSORIALE, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’ attività nel modo o nei limiti considerati normali.

 

            Chi è considerato INVALIDO CIVILE?

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Il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3.

Il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età

Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Sono considerati invalidi civili anche i CIECHI CIVILI e i SORDOMUTI.

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COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE

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Le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all’INPS, unitamente alla certificazione medica.


Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità:

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  • i cittadini italiani con residenza in Italia;

  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;

  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

 

La richiesta del riconoscimento dell'invalidità può essere avviata dal singolo che si ritiene invalido oppure dal suo genitore/tutore (in caso di persone interdette) o dal suo curatore (per quanto riguarda le persone inabilitate).

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1. LA CERTIFICAZIONE MEDICA


Il medico certificatore, basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, attesta la natura delle infermità invalidanti, riportando i dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).

Deve, se presenti, indicare le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Il sistema genererà un codice identificativo per la pratica in corso.


A questo punto il medico deve consegnare all'interessato:
- l’attestato di trasmissione che riporta il numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda di riconoscimento dell'invalidità,
- la copia originale firmata del certificato, che il richiedente dovrà poi esibire al momento della visita di accertamento,
- l'eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.

NB: Il certificato ha una validità massima di 90 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda). Se non si presenta in tempo la domanda, il certificato medico scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.



2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS


Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, dunque, il richiedente ha 90 giorni di tempo per inviare via Internet all'INPS, la domanda di riconoscimento di invalidità civile.
La domanda può essere presentata autonomamente dalla persona se dispone del codice PIN rilasciato dall'INPS (un codice numerico personalizzato che consente di accedere al servizio), oppure attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), patronati sindacali, CAAF ecc.


Una volta presentata la domanda il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento che in genere si tiene entro i 30 giorni successivi, in base al calendario di appuntamento della ASL di residenza o del domicilio alternativo.


All’invalido affetto da patologia oncologica la visita è fissata entro 15 giorni dalla domanda.

In caso di non trasportabilità il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date indicate dal sistema accedendo alla sua area riservata nel sito dell'INPS.
La data di convocazione a visita viene comunicata a mezzo raccomandata e posta elettronica (se indicata) o messaggio Sms sul cellulare fornito ed è visibile sul sito internet dell’INPS. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita) e la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.).


 

3. LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE ASL


Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia (servizio privato).

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N.B: In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive, esse saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

La Commissione ASL è una Commissione Medica Integrata: è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Alla Commissione partecipa anche un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
Essa assegna dei punteggi per ogni sintomo accusato dal richiedente, punteggi che sono già fissati per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92) e che vanno a costituire, attraverso uno specifico calcolo, la percentuale finale di invalidità riconosciuta alla persona. 
Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie (Decreto 2 agosto 2007) che comportano l’esclusione di successive visite di revisione o l'eventuale necessità di sottoporsi a visita di revisione successivamente.
Nel caso in cui le condizioni di salute dovessero successivamente compromettersi nel tempo, l'invalido può chidere un aggravamento dell'invalidità.

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DOMANDA DI AGGRAVAMENTO INVALIDITÀ CIVILE



i cittadini già sottoposti ad accertamento per riconoscimento dell'invalidità civile (quindi che hanno già ottenuto la loro percentuale di invalidità) che successivamente accusano un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico preesistente.

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