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Handicap - legge 104/92

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La legge 104 è la legge che definisce e regola le questioni in fatto di assistenza, integrazione sociale  ediritti delle persone con handicap, così come dice la sua stessa definizione. E' quindi di fondamentale importanza conoscere i suoi contenuti, per sapere quali sono i nostri diritti e doveri in questo ambito. 

Innanzitutto cos'è la legge 104: La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Principali destinatari della Legge 104 sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno.
E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. 

Dopo l'entrata in vigore, la Legge 104 è stata aggiornata in alcune sue parti, per effetto di norme introdotte successivamente. Di seguito, vediamo le cose più importanti da sapere sulla legge 104.

CHI USUFRUISCE DELLA LEGGE 104/92?
 

 

Art. 2 La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona affetta da handicap.

Per definizione la Legge si applica dunque ALLE PERSONE con HANDICAP:
1. È persona con handic colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona con handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

COME SI ACCERTA L'HANDICAP?

Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte AI FAMILIARI delle persone con handic. Alcuni esempi:
- Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali (Art. 7 comma 1).
- Al nucleo familiare della persona con handicap, poi, vengono destinati interventi di  carattere  socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico (Art. 8, comma 1 a).
- Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti (Art. 33).

L'accertamento dell'handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un'apposita commissione medica presente in ogni Asl. È quanto indicato nell'articolo 4 della legge 104/92.
Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.

Per ottenere il riconoscimento dell'handicap, occorre presentare domanda all'INPS per via telematica.
Questa procedura si struttura in due fasi:
1) Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS. Nel certificato il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
2) Il cittadino presenta all'INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L'operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.
3) Se è necessario il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito altrimenti è sufficiente scegliere una data, fra quelle proposte dal sistema informatico, in cui effettuare la visita.
Da ricordare che l'assenza anche ad un'eventuale seconda visita di riconvocazione costituisce la rinuncia alla domanda. Essa perderà di efficacia e bisognerà ripresentare la richiesta daccapo.

Da sottolineare che l'accertamento dell'handicap è una questione distinta dal riconoscimento di invalidità anche se i due accertamenti si possono richiedere nello stesso momento.
La certificazione dello stato di handicap sottolinea le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.
L'invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.
Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.

Per saperne di più sulle procedure, le percentuali di invalidità e i conseguenti BENEFICI ECONOMICI potete consultare il nostro approfondimento RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ CIVILE.

LEGGE QUADRO, PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON HANDICAP (Legge 104/92) - L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP

L'articolo 3, comm 1 della Legge 104/92 definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:

  • Persona riconosciuta con handicap, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità inscritta alla I, II o III tabella A della Legge 648/50, assunta in enti pubblici
    Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92)

     

  • Persona riconosciuta con handicap, che deve sostenere esami pubblici o di abilitazione alle professioni
    Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92)

     

  • Persona riconosciuta con handicap per ridotte capacità motorie permanenti o affetta da pluriamputazioni; persona riconosciuta con handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento come invalido civile
    Può usufruire dell'acquisto di veicoli ad I.V.A. agevolata (4% anziché 20%) e può essere esente dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000)

     

  • Persona riconosciuta con handicap con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio che limitano l'autosufficienza e l'integrazione
    Può usufruire dell'I.V.A. agevolata per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998)


L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

È riconosciuta "grave" la persona con handicap con ridotta autonomia personale, correlata all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:

  • Persona riconosciuta con handicap in situazione grave in caso di minore
    La lavoratrice madre o, in alternativa, il padre, anche adottivi, possono ottenere un prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (art. 7 della Legge 1204/71). 
    Oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del minore (art. 33, comma 1, della Legge 104/92).
    Chiunque assista un bambino di età non inferiore a tre anni può usufruire delle seguenti agevolazioni: tre giorni di permesso mensile purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; diritto di scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta (art. 33 della Legge 104/92)

     

  • In caso di maggiore età 
    Diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta; deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5% o 10% del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire.

BENEFICI

LEGGE 104 - CURE E RIABILITAZIONE
 

 

Riportiamo i riferimenti della legge 104/92 relativi agli interventi socio-sanitari destinati alle persone con handicap e alle loro famiglie.

Art. 5: "Principi generali per i diritti della persona handicappata"
Rimozione delle cause invalidanti e corrispettiva promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale attraverso varie iniziative:
- Sviluppare la ricerca in vari campi, coinvolgendo istituzioni pubbliche e private, come pure la persona handicappata e la famiglia.
- Assicurare la prevenzione attraverso la diagnosi e la terapia prenatale.
- Garantire l'immediato intervento dei servizi terapeutici e riabilitativi così da permettere il recupero garantito dalle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili, e mantenere possibilmente la persona handicappata nel suo contesto familiare.
- Fornire alla famiglia supporto anche sotto forma di adeguate informazioni per comprendere la situazione di handicap.
- Coinvolgere la famiglia, come pure la comunità e la persona con handicap, nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari.
- Attivare, nei confronti dei bambini, le varie forme di prevenzione per evitare o contrastare la minorazione, e per limitare e superare i danni che questa può comportare.
- Attuare il decentramento territoriale dei servizi per la persona handicappata, garantendo la scelta di quelli più idonei anche fuori dalla circoscrizione territoriale.
- Garantire sostegno psicologico, psicopedagogico, aiuto personale, tecnico e, se necessario anche economico, alla persona handicappata e alla sua famiglia, per raggiungere l'autonomia e l'integrazione sociale.
- Organizzare iniziative di informazione sull'handicap rivolte a tutta la popolazione.
- Promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale.


Art 6: "Prevenzione e diagnosi precoce"
Tra i compiti attribuiti alle regioni per prevenire e diagnosticare precocemente eventuali menomazioni rientrano:
- l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione su cause e conseguenzedell'handicap. Vengono fornite anche informazioni sulla prevenzione nelle varie fasi di sviluppo della vita.
- La garanzia di parti rispettosi dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro.
- L'individuazione e la rimozione dei fattori causa di possibili malformazioni congenite e di patologie invalidanti, sia negli ambienti di vita che di lavoro.
- L'attivazione di servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire malattie genetiche che possono causare handicap.
- Il controllo periodico delle gravidanze per individuare e trattare eventuali patologie.
- L'assistenza intensiva per le gravidanze, i parti e le nascite a rischio.
- L'accertamento nel periodo neonatale per la diagnosi di eventuali malformazioni. Obbligo di controlli per individuare e trattare tempestivamente l'ipotiroidismo congenito, la fenilchetonuria e la fibrosi cistica.
- La prevenzione permanente rivolta ai bambini, anche con l'aiuto delle scuole, per accertare l'inesistenza  o l'insorgenza di malattie invalidanti. A questo proposito, è prevista una serie periodica di controlli medici.
- Interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per escludere le nocività nell'ambiente ed evitare gli infortuni, sia nell'ambiente di vita che di lavoro.

Lo Stato promuove misure di profilassi per prevenire ogni forma di handicap. Tra le attività , la vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7: "Cura e riabilitazione"
Prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro sono alla base della cura e della riabilitazione della persona handicappata.
A questo proposito, il Servizio Sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
- gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona con handicap, oltre a quelli riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni o residenziali
- la fornitura e la riparazione degli strumenti necessari a trattare le menomazioni.
Le regioni, dal canto loro, si impegnano a informare sui servizi e sugli ausili presenti sul territorio sia nazionale che estero

IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE
 

 

L'istruzione come tramite per l'integrazione sociale della persona handicappata: questo concetto è ribadito in più punti all'interno della legge 104/92.


L'ARTICOLO 8, ad esempio, sottolinea l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione, e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio. Ritiene necessario, poi, estendere l'attività educativa con proposte extrascolastiche.

L'ARTICOLO 12 ribadisce che l'struzione deve essere un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all'università.
Tra i commi, si prevede che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale preposto alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il profilo, sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate.
Realizzato dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme al personale insegnante specializzato della scuola, e con la collaborazione dello studente e della famiglia, il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, come pure periodicamente durante le scuole superiori.
Per gli studenti in età scolare e costretti temporaneamente ad assenze perché ricoverati, si prevede l'organizzazione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale.

L'ARTICOLO 13, ribadendo l'importanza del coordinamento tra scuole, servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e culturali, cita poi due casi in particolare: l'integrazione nelle universitàe negli asili nido.
- Nel caso degli atenei, si stabilisce la programmazione di interventi adeguati sia al bisogno della persona che al piano di studio individuale. Si sottolinea anche l'importanza degli interpreti per venire incontro agli studenti sordi. Sussidi tecnici, didattici e servizi di tutoratovengono poi previsti nelle università , nei limiti del loro bilancio  e  delle  risorse destinate alla copertura  di queste attività .
- Nel caso degli asili nido, si prevede che le unità sanitarie locali possano adeguarne l'organizzazione e il funzionamento per avviare precocemente il recupero e la socializzazionedei bambini con handicap. A questo obiettivo contribuisce anche l'assegnazione di insegnanti e assistenti specializzati. La loro presenza, comunque, deve essere garantita nelle scuole di ogni ordine e grado, come sottolinea l'articolo in più punti.

L'ARTICOLO 14 è dedicato proprio al ruolo degli insegnanti di sostegno.
Si punta l'attenzione sull'importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap, come pure di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l'esperienza scolastica dello studente disabile.
Gran parte dell'articolo, poi, fornisce indicazioni sui piani di studio che gli aspiranti docenti devono seguire per essere abilitati all'attività didattica di sostegno.

Sempre in fatto di organizzazione, l'ARTICOLO 15 prevede l'istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi hanno il compito di collaborarenelle attività organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento.

Per quanto riguarda la valutazione dello studente, l'ARTICOLO 16 stabilisce che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno.
Lo stesso articolo si sofferma poi sugli esami del rendimento dello studente. Nella scuola dell'obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale.
Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L'alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari.
All'università prove equipollenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici sono consentiti previa intesa con il docente della materia d'esame e con l'ausilio del servizio di tutorato.

L'ARTICOLO 17 considera invece la situazione degli alunni disabili nei centri di formazione professionale. Questi centri, siano essi pubblici o privati, devono tenere in considerazione le diverse capacità ed esigenze degli alunni con handicap.
Se questi non possono seguire gli ordinari metodi di apprendimento, devono essere garantite loro attività specifiche, sulla base anche del piano educativo individualizzato. 

LEGGE 104 : LAVORO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA

 

 "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante [...] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro [...]".
Così si legge in uno stralcio dell'articolo 8 della legge 104/92. 

LA LEGGE DEDICATA AL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI: LA LEGGE 68/99


La legge che tutela i disabili per quanto riguarda l'inserimento lavorativo è la Legge 68/99, intitolata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", attuata dal DPR 333/2000.
Nella legge 68/99 si prevedono tutte le varie misure a sostegno dell'occupazione lavorativa delle persone disabili come:
- il collocamento mirato
- le quote di assunzione riservate ai disabili e obbligatorie per le aziende
- le prassi di avviamento al lavoro
- gli incentivi alle aziende che assumono lavoratori disabili
NB: DA NOTARE CHE SU TUTTI QUESTI PUNTI IL DECRETO ATTUATIVO DEL JOBS ACT DEL 2015 HA APPORTATO INTERESSANTI MODIFICHE; POI CORRETTE ULTERIORMENTE DAL D.LGS 185/2016.

Al 2017 questa è la situazione relativamente alle assunzioni dei lavoratori disabili.


In quest'ultimo periodo, poi, sta prendendo sempre più piede una nuova figura professionaleche dovrà facilitare l'incontro delle esigenze del lavoratore disabile con quelle del datore di lavoro e dei colleghi, accompagnando la persona disabile all'interno dell'azienda nella maniera più serena possibile: stiamo parlando del Disability Manager.

I FONDI A DISPOSIZIONE:
Su quest'ultimo punto ricordiamo che la Legge 68/99 ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale vengono stanziati ogni anno un ammontare di euro, da una parte versati all'INPS perchè li converta in incentivi alle aziende, dall'altra destinati a progetti di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Anche l'INAIL è in prima linea per il sostegno al reinserimento lavorativo dei disabili finanziando interventi:
- per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche
- per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro
- per la formazione dei lavoratori su queste tematiche

IN CASO DI DISABILITÀ SOPRAVVENUTA:
La legge 68/99, inoltre, tutela anche quei lavoratori che siano divenuti disabili in un momento successivo all'assunzione per una disabilità sopravvenuta indipendentemente dal lavoro che si svolge o, viceversa, per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale.
In tutti questi casi il datore di lavoro non può licenziare il dipendente divenuto disabile ma deve indirizzarlo ad una mansione alternativa.

E LA LEGGE 104 IN TUTTO QUESTO?
La legge 104 garantisce al lavoratore disabile alcuni diritti come:
permessi e congedi retribuiti per lui e per i familiari che lo assistono (articolo 33) - attenzione ai controlli sull'uso di questi permessi!
scelta prioritaria della sede di lavoro e rifiuto al trasferimento (articolo 21 e 33)
- uso di ausili necessari e tempi aggiuntivi nel sostenere le prove d'esame in concorsi pubblici o in esami per l'abilitazione alle professioni (articolo 20)

La legge 104 all'articolo 18 demanda alle regioni il compito di mantenere aggiornato un albo regionale con tutti gli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività di inserimento e integrazione lavorativa delle persone con handicap.
Le stesse regioni possono provvedere con proprie leggi a disciplinare agevolazioni riservate tanto ai lavoratori disabili quanto ai datori di lavoro che li assumono.

L'articolo 19 si riferisce al collocamento obbligatorio e sottolinea come la valutazione per l'avviamento al lavoro della persona handicappata deve considerare la capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo la minorazione fisica o psichica.

PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITÀ

La Legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la Legge 104/1992 all'articolo 33.
Tale legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone disabili e per le persone gravemente disabili stesse.

I familiari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell'attività lavorativa godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili.

CHI PUÒ OTTENERE I PERMESSI - In ASSENZA DI RICOVERO della persona con handicap grave da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa:
-    Il coniuge
-    Il genitore
-    Il parente di secondo grado
-    Il parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

- I permessi da Legge 104 per conviventi e unioni civili


Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino.
- Il lavoratore disabile

 

I permessi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. In quest'ultimo caso, però, solo nell'ipotesi di figli disabili minorenni.

ATTENZIONE: UN SOLO LAVORATORE può ottenere permessi per assistere lo stesso congiunto disabile!
Qualora il disabile assuma il domicilio, anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà comunque necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992, al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. 
Ciò in quanto i permessi in discorso, ai sensi della nuova disposizione, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile, senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d'uno i soggetti che usufruiranno dei permessi stessi. (Interpello Ministeriale 21/2011)

 

La legge n. 53/2000, istitutiva dei congedi parentali, e il successivo Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità , Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, hanno introdotto modifiche di rilievo all'art. 33, che disciplinava proprio i permessi lavoratici per i familiari delle persone disabili.

Perchè il genitore possa usufruire dei permessi il bambino:

1- deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave accertata dalle Commissioni mediche Asl oppure, in via provvisoria, nel caso in cui questa non sia stata ancora ottenuta, della certificazione di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'Asl da cui è assistito l'interessato

2- non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto o in un altro centro di assistenza. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, e in alternativa a prolungamento del congedo parentale, è possibile richiedere al datore di lavoro un permesso giornaliero retribuito di due ore (o di un'ora, nel caso di part-time) 
I due benefici sono fra loro alternativi e non sono riconosciuti alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici a domicilio e a quelle domestiche. I permessi sono fruibili, in alternativa, anche dal padre, se lavoratore dipendente. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente il beneficio può essere goduto dal padre.
I permessi orari sono retribuiti e valgono ai fini del computo dell'anzianità di servizio ma sono esclusi agli effetti delle ferie, tredicesima mensilità e gratifica natalizia.

Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese. Il permesso è utilizzabile anche in via continuativa, ma nell'ambito del mese lavorativo. Esso è retribuito ed è coperto da contributi figurativi utili al raggiungimento della pensione.
Il presupposto per la concessione dei permessi giornalieri è che la persona disabile sia affetta da handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati o altri centri.
I permessi giornalieri spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto: vi ha diritto, quindi, il lavoratore padre, se la moglie è casalinga o disoccupata, o la lavoratrice madre, se il padre è lavoratore autonomo.

Dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età , i permessi potranno essere utilizzati a condizione che la persona disabile, e chi fruisce dei permessi, convivano e l'una sia assistita in via continuativa ed esclusiva dall'altro. I permessi di tre giorni mensili possono essere concessi anche ai familiari (parenti o affini entro il terzo grado), anche nell'ipotesi in cui il familiare non sia convivente con la persona disabile, purché costui assista la persona disabile con continuità . I permessi vengono concessi solo se non esistono altri familiari conviventi in grado di assistere la persona disabile.


I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore disabile che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:

a) il disabile abbia effettiva necessità , valutata da un medico della sede Inps competente, di essere assistito dal familiare convivente lavoratore;
b) nel nucleo familiare non esista un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.

La persona disabile, lavoratrice dipendente, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre al mese), frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità .
I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese: il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese tre giorni di permesso e nel mese successivo due ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese tre giorni e due ore.

CHI CONTROLLA L'USO DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104?
 


CHI PUÒ USUFRUIRE DEI PERMESSI - Come sappiamo per i parenti della persona disabile è possibile richiedere tre giorni lavorativi di permesso al mese per assistere la persona bisognosa, assentandosi dal lavoro ma essendo pagati ugualmente.
Nell'articolo 33, comma 3, della legge 104/92, si precisa che possono richiedere questi permessi il genitore, il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado (nonni, fratelli, etc) o entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge siano deceduti o affetti da patologia invalidante (o con più di 65 anni). Se ad essere in possesso di attestazione di handicap con gravità è il lavoratore stesso, può richiedere per sé un permesso di due ore al giorno o tre giorni al mese. Da una sentenza del 23 settembre 2016 anche i conviventi oggi possono usufruire di questi permessi per assistere il compagno disabile.

ABUSARE DEI PERMESSI - Purtroppo non sono rari i casi di chi si approfitta indebitamente di questi permessi, utilizzando i giorni liberi per fare proprie commissioni, gite fuori porta e coltivare passioni personali, come il caso dell'uomo che partecipò ad una “serata danzante” anziché assistere la madre disabile grave
Anche nel caso in cui ci si rechi presso l'abitazione del congiunto disabile e gli si presti assistenza ma questa non sia continuativa nell'arco temporale in cui si esplica il permesso, si tratta sempre di abuso e percezione indebita di trattamento economico.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - In queste situazioni si verificano le condizioni per procedere ad un licenziamento disciplinare per giusta causa da parte del datore di lavoro. E il più delle volte questo si verifica. È un licenziamento in tronco, senza neanche preavviso.
Il motivo essenziale è che si tradisce la fiducia del proprio titolare, costringendolo anche a riorganizzare le forze lavoro all'interno dell'azienda per “coprire” nostri personali sfizi che nulla hanno a che vedere con l'assistenza al malato. Questo crea uno scompenso nell'organizzazione aziendale che non è tollerabile se non giustificato.

SANZIONE PENALE - Oltre a ciò il lavoratore inadempiente può incorrere anche in una sanzione penale per aver percepito indebitamente dei soldi dallo Stato. Infatti essendo pagato dall'Inps (perchè l'ente previdenziale rimborsa i contributi versati anticipatamente dal datore di lavoro), il lavoratore che abusa dei permessi della legge 104, ruba soldi alla collettività. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (Art. 316-ter cod. pen.).

Chi può controllare dunque il lavoratore che vuole fare il furbetto?

CHI CONTROLLA - Essendo entrambi direttamente coinvolti; tanto il datore di lavoro quanto l'Inps stesso (in qualità di rappresentante degli interessi della collettività) possono mettere in atto tutte le operazioni che ritengono necessarie per cogliere in flagranza di reato il presunto colpevole e raccogliere prove utili a fini processuali.

Il datore di lavoro, dunque, è libero di incaricare altri dipendenti o ingaggiare un investigatore privato per pedinare il sospetto lavoratore e fargli foto, video. L'investigatore stesso può essere chiamato anche a testimoniare in aula qualora il dipendente contesti il materiale audio-video fornito.
Non si tratta di ledere il diritto alla privacy perchè l'obiettivo primario è tutelare il benessere dell'azienda. Il divieto dei cosiddetti controlli a distanza del lavoratore riguarda, infatti, solo il luogo di lavoro (non l’esterno) e, comunque, per i casi in cui l’indagine viene svolta per controllare la qualità della prestazione lavorativa. Diverso invece il caso della difesa del patrimonio aziendale. 
Il datore di lavoro può rivolgersi anche ai Carabinieri. A riguardo bisogna tenere a mente che il reato di indebita percezione del trattamento economico è perseguibile d’ufficio e, quindi, la mera denuncia potrebbe far scattare il procedimento penale a carico del lavoratore.

LEGGE 104 E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 

L'integrazione sociale della persona handicappata passa anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche. La legge 104/92 lo precisa attraverso l'articolo 24.
Nei commi si fa riferimento a opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati, e si rimanda alle norme vigenti relative all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche. 

Si indicano anche alcune fasi della procedura di esecuzione dei lavori.
In particolare, quando si comunicano i progetti al Comune, bisogna includere una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle norme in vigore relative all'accessibilità e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Solo dopo la verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune, viene rilasciata la concessione o l'autorizzazione edilizia.

Per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità , il sindaco deve verificare che nel progetto siano state rispettate le regole sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
A questo proposito, lo stesso sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di opere pubbliche, l'attestazione del rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.

Nel caso di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è necessario presentare la dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. La verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità .

In caso di mancato rispetto delle norme sull'accessibilità , le opererealizzate negli edifici pubblici e aperti al pubblico vengono considerate inabitabili e inagibili. Previste sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità , e per il collaudatore.

Secondo l'articolo 24, poi, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) deve disporre che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per eliminare le barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica  costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 104/92.

Prendendo ancora come riferimento le norme vigenti, l'articolo 24 si sofferma anche sull'accessibilità degli spazi urbani, da realizzare attraverso percorsi adeguati, l'installazione di semafori acustici per non vedenti, e rimuovendo la segnaletica che possa ostacolare lo spostamento delle persone con handicap.

Per approfondire nel dettaglio le norme sull'accessibilità degli edifici e degli spazi urbani, vi rimandiamo al nostro speciale BARRIERE ARCHITETTONICHE.

 

La legge 104/92 sottolinea anche l'importanza di rimuovere ostacoli nelle attività sportive, turistiche e ricreative. E' quanto specificato nell'articolo 23. Nelle attività indicate sono coinvolti regioni, comuni, consorzi di comuni, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impianti di balneazione.

Per gli impianti di balneazione, in particolare, si prevede che le concessioni demaniali e i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilitàdegli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

Lo stesso articolo 23, poi, segnala che Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

LA MOBILITA' E IL TRASPORTO SECONDO LA LEGGE 104/92

 

L'art. 26 delle Legge 104/92 è intitolato "mobilità e trasporti collettivi". Esso attribuisce alle Regioni le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. In questo senso le Regioni sono tenute a redigere dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane.

Sono i  comuni a dover assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.


Per approfondire:

TRASPORTO DISABILI

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

In Italia sono previste alcune agevolazioni fiscali per ler persone con disabilità. Tra queste, quelle che riguardano il settore auto, sono: 

- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto

- Iva agevolata al 4% sull’acquisto

- Esenzione dal pagamento del bollo auto

- Eenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

 

CHI NE HA DIRITTO

Per quanto riguarda le agevolazioni per il settore auto hanno diritto alle agevolazioni: 
- non vedenti e sordi, 
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl)
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni(in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.)
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo).

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Le agevolazioni sono usufruibili dal disabile che abbia un proprio reddito o da un familiare che abbia il disabile fiscalmente a carico. Per essere considerato "a carico" del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.


QUALI TIPI DI VEICOLI

Nella guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che sintetizza tutte le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, vengono definite all'interno di una tabella anche le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le detrazioni (riportata QUI). 

 

DETRAZIONE IRPEF 19%

Per l’acquisto o la riparazione (esclusa ordinaria mautenzione) dei mezzi di locomozione (le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi) il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipodi detrazione, sempre del 19%.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri (vedi minicar) che possono essere guidati senza patente.
 

La detrazione  agevolata spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

 


IVA AGEVOLATA AL 4%
Per quanto riguarda ancora l'acquisto di autovetture è applicabile l'iva al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche:
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
- all'acquisto contestuale di optional
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamentirealizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc (anche se destinati al trasporto dei disabili).

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo "traslativo". In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

L'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto

E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato
con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA
(circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014)


OBBLIGHI PER IL VENDITORE 
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale 
- comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta a questi veicoli, introdotta originariamente dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986.

ESENZIONE BOLLO - Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l'esenzione rivolgersi all'Ufficio Tributi della propria Regione) e dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà. 
L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Le Regioni, tuttavia,  possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.


Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
 

ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE PASSAGGI DI PROPRIETA' 


I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili , sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

* Nella Guida agevolazioni fiscali disabili, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, sono poi contenute le informazioni specifiche riguardanti le regole particolari che vengono invece adottate in caso di disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione. In questo caso il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo, ma non è necessario che la persona fruisca dell'indennità di accompagnamento. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida (adattamenti auto) sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (allestimenti auto). 

 



ADATTAMENTI AUTO PER DISABILI

AGEVOLAZIONI SU ACQUISTO ED ALLESTIMENTO DEL VEICOLO

 

Queste sono le agevolazioni previste per l'acquisto e l'allestimento di una vettura:

  • - IVA al 4% (per cilindrate fino a 2000 cc, a benzina e a 2800 cc, a diesel);

  • - detrazione IRPEF (19% della spesa sostenuta, massimo 18.075,99 euro, per l'acquisto e l'eventuale adattamento);

  • - esenzione pagamento bollo auto;

  • - esenzione imposte di trascrizione, anche sulla registrazione dei passaggi di proprietà;

  • - fornitura di adattamenti per la guida e/o per l'accesso al veicolo, da parte della Sede INAIL, per gli invalidi del lavoro;

  • - parziale rimborso per l'allestimento del veicolo da parte della ASL, per gli invalidi civili.

Tabelle di Invalidità
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