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Infortunio Inail e

Malattia Professionale

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Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione verificatasi in occasione dell’attività lavorativa, determinata da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro permanente o temporanea, se non addirittura la morte (art. 2 DPR n. 1124/65 cosiddetto “Testo Unico Inail”).

L’occasione di lavoro si ha ogni qual volta è la prestazione stessa ad aver determinato il rischio che un infortunio possa verificarsi, anche se fuori orario. La causa di lavoro è invece un fattore esterno, che con azione intensa e rapida arreca un danno alla persona del lavoratore.

Contro gli infortuni sul lavoro è prevista un’apposita copertura assicurativa garantita dall’INAIL, la quale eroga:

  • prestazioni sanitarie, come cure mediche e chirurgiche, accertamenti clinici oltre alla fornitura di protesi;

  • prestazioni economiche che coprono la ridotta attitudine al lavoro del dipendente a causa di un’inabilità permanente o temporanea, ovvero spettano ai superstiti in caso di sua dipartita.

Cosa devono fare lavoratore e il datore di lavoro in caso di infortunio? Al verificarsi di questo evento dipendente e datore sono tenuti ad una serie di adempimenti, necessari affinché parta la copertura assicurativa INAIL. Vediamo nel dettaglio i passi da compiere.

Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il dipendente

La legge (art. 52 Testo Unico INAIL) impone al lavoratore assicurato l’obbligo di informare immediatamente il datore di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità. Il dipendente che non dà comunicazione dell’infortunio, qualora l’azienda non ne sia venuta altrimenti a conoscenza, perde il diritto alle prestazioni economiche INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Successivamente, a seguito della visita presso la struttura sanitaria (pronto soccorso, ambulatorio medico ecc.), il dipendente dovrà fornire all’azienda il numero identificativo e la data di rilascio del certificato, oltre ai giorni di prognosi indicati nello stesso.

Ad ogni modo, dal 22 marzo 2016 ogni certificato di infortunio sul lavoro dev’essere inviato telematicamente all’INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio. I certificati sono poi resi disponibili ai soggetti che dovranno produrre la denuncia di infortunio.

Durante la copertura assicurativa, il dipendente dovrà:

  • Sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’INAIL;

  • Rendersi reperibile alle visite di controllo in determinate orarie solo se previsto dal contratto collettivo applicato.

Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il datore

In capo al datore di lavoro rimangono diversi obblighi ed adempimenti da fare in caso di infortunio sul lavoro, vediamo quali sono.

Soccorso

Il datore deve provvedere affinché in caso di infortunio il dipendente venga trasportato alla struttura sanitaria o all’ambulatorio INAIL più vicino. Le spese di trasporto sono ad esclusivo carico dell’azienda.

Denuncia e comunicazione d’infortunio

Il secondo e principale adempimento è la denuncia telematica all’INAIL. Sul punto, la disciplina differisce a seconda della durata della prognosi.

Denuncia d’infortunio sul lavoro

Per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell’evento) il datore deve produrre una denuncia telematica all’INAIL (cosiddetta “denuncia d’infortunio”); la stessa va inviata entro 2 giorni da quando ne ha notizia ovvero entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte. La denuncia dovrà contenere i riferimenti al certificato medico, già inviato dalla struttura sanitaria abilitata. La sede INAIL destinataria della denuncia è quella nel cui ambito territoriale il lavoratore ha stabilito il proprio domicilio.

Questo tipo di denuncia è necessaria ai fini assicurativi, dal momento che la copertura economica INAIL interviene erogando un’indennità per i giorni di assenza del lavoratore, a partire dal 4° giorno di infortunio escluso quello dell’evento.

Per questo, dovranno essere comunicati all’INAIL anche tutti i dati necessari per calcolare l’indennità a suo carico; prima fra tutti la retribuzione media giornaliera percepita dal dipendente nei 15 giorni precedenti l’infortunio.

Comunicazione d’infortunio

Se l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 il datore di lavoro deve inviare la comunicazione d’infortunio all’INAIL. Questa comunicazione va fatta a fini esclusivamente statistici e informativi; infatti l’INAIL non eroga alcuna prestazione economica per il giorno dell’evento e i tre successivi in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro. La comunicazione d’infortunio on line deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione del certificato.

Qualora la prognosi superi i 3 giorni escluso quello dell’evento, il datore dovrà inoltrare la denuncia di infortunio ordinaria; questa a fatta a fini assicurativi (arricchita con i dati retributivi) necessaria affinché l’INAIL eroghi l’indennità a suo carico.

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Infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni

Quando avvengono infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni il datore deve denunciarne l’accaduto all’autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui l’evento si è verificato.

Per i datori soggetti all’assicurazione INAIL l’obbligo si intende assolto con la semplice denuncia d’infortunio. Chi non è assicurato INAIL dovrà invece darne notizia all’autorità entro 2 giorni.

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Il Danno Biologico Inail

La legge n. 144/1999 ed il decreto legislativo n. 38/2000 hanno introdotto significative novità in materia di risarcimento per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

 

 

La tabella seguente – che costituisce l’allegato n. 1 al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000 (in Suppl. ordinario n. 119, alla Gazz. Uff. n. 172, del 25 luglio) – riporta le valutazioni del danno biologico per le varie menomazioni elencate e organizzate secondo criteri specifici.
L’elencazione delle menomazioni segue la seguente suddivisione: apparato cardio-circolatorio, cicatrici e dermopatie, apparato digerente, apparato emopoietico, apparato endocrino, patologia erniaria, neoplasie, apparato nervoso, apparato osteoarticolare e muscolare, apparato otorinolaringoiatrico, apparato respiratorio, apparato sessuale, apparato visivo.
La descrizione della menomazione esplicitata nelle singole voci è riferibile al valore massimo indicato in tabella.

Danni composti
Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti.

Menomazioni concorrenti
Per menomazioni concorrenti devono intendersi quelle che incidono su organi od apparati strettamente sinergici.
In caso di abolizione di funzione di organo o di senso pari (reni, occhi, ecc.), qualora la stessa ricada su soggetti portatori di preesistenza extralavorativa o lavorativa, incidente sullo stesso organo o senso, il danno biologico permanente sarà uguale all’abolizione bilaterale tabellata.
L’applicazione della formula Gabrielli nei casi previsti dalla normativa vigente è, invece, indicata qualora debbano valutarsi anche perdite parziali di organo o senso pari.

Valutazione del danno
Nella valutazione del danno la perdita funzionale non è equiparata a quella anatomica. Quest’ultima assume, di norma, connotazione di maggiore gravità. Nell’ambito della stima del danno, il computo dei disturbi correlati, a carattere locale, non può portare a valutazioni superiori a quelle previste per la perdita anatomica del segmento interessato.
Ulteriori criteri applicativi sono stati inseriti al termine dell’elencazione delle voci tabellari.

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Tabella menomazioni DANNO BIOLOGICO INAIL

DM 12/07/2000

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La Malattia Professionale

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La “nuova tabella tabella delle malattie professionali” si divide in 2 parti.

Nella prima vi è un elenco di “PATOLOGIE NOSOLOGICAMENTE DEFINITE” in cui vengono indicate le malattie, le relative lavorazioni morbigene e il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell’esposizione al rischio. Per queste malattie vige la PRESUNZIONE DI ORIGINE PROFESSIONALE DELLA MALATTIA DENUNCIATA.

Nella seconda viene elencato un gruppo di malattie genericamente definito come “ALTRE MALATTIE” in cui si indica la sostanza patogena o la lavorazione morbigena, ma non la malattia. La presunzione di origine professionale è quindi valida solo se si dimostra che è stata provocata dall’esposizione alla sostanza indicata in tabella; ma per questo può essere di aiuto la “tabella delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia”. 

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Il Ricorso Inail​

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Opposizione amministrativa e ricorso giudiziale

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Può presentare opposizione il lavoratore che non ritiene corrette le valutazioni dell’Istituto in merito a:

  • il grado di menomazione che ha riconosciuto nel suo caso

  • la data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea

  • l'inesistenza di danno permanente

  • la liquidazione della rendita

 

L’istanza deve essere presentata presso la sede del domicilio del lavoratore e deve contenere: i dati anagrafici, il riferimento all’evento (numero del caso, data dell’infortunio, data del provvedimento), le motivazioni a sostegno dell’opposizione, allegando il certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

L’infortunato assicurato presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al domicilio dell’assicurato, tramite:

  • sportello della Sede competente;

  • posta ordinaria;

  • Pec (Posta elettronica certificata).

 

L’interessato può farsi assistere da un Patronato.

Se necessario il lavoratore può farsi assistere da un Ente di patrocinio, che presta assistenza gratuita e, sulla base della delega rilasciata, designa il medico di parte che parteciperà alla collegiale medica.

 

In ogni caso il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni).
  
Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.

 

Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.

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Tabelle di Invalidità
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